Riconciliazione di coniugi separati

 

E' ammessa la riconciliazione dei coniugi separati legalmente.
La riconciliazione per essere opponibile ai terzi deve essere fatta annotare sull'atto di matrimonio previa iscrizione nei registri di Stato Civile di una congiunta dichiarazione resa dai coniugi. In questa dichiarazione essi indicano la data in cui hanno convenuto di riconciliarsi tra loro.
La richiesta di rendere la dichiarazione di riconciliazione deve essere fatta nel comune in cui i coniugi hanno contratto il  matrimonio  o è stato trascritto.

 

Modalità

I coniugi devono concordare il giorno con l'Ufficiale di stato civile prima di procedere.
Dovranno fornire i dati personali relativi al matrimonio, alla separazione e  al giorno della riconciliazione.
Coloro che hanno un atto di separazione giudiziario o una sentenza di omologa antecedente al 2002 devono produrre all'ufficio una copia conforme all'originale del provvedimento. Solo negli anni successivi al 2002 il tribunale ha iniziato ad inviare allo stato civile gli atti di separazione per l'annotazione sui registri in modo sistematico.
La dichiarazione di riconciliazione deve essere sottoscritta contestualmente dai due coniugi che quindi si devono presentare insieme all'appuntamento.
L'atto pubblico viene redatto immediatamente dall'Ufficiale di Stato Civile salvo non manchino documenti o informazioni essenziali. L'annotazione sull'atto di matrimonio della riconciliazione viene curata d'ufficio. La data  di decorrenza della riconciliazione è quella indicata dai coniugi.
La pubblicità per i terzi  decorre dall'annotazione sull'atto di matrimonio.
I coniugi devono presentarsi all'appuntamento muniti di documento d'identità.


Costo

Non è previsto nessun costo

Normativa
Art.157c.c.
Artt.63,69 dpr 396/2000

 

 

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