Centrale Unica di Committenza

Funzioni

Istituita ai sensi dell’art. 33, comma 3 bis del D.Lgs. n. 163/06 e s.m.i  in data 27/05/2013.
L’art. 33 del D.Lgs. n. 163/06 e s.m.i. al comma 3-bis, prevede che “i Comuni con popolazione non superiore a 5 mila abitanti ricadenti nel territorio di ciascuna Provincia affidano obbligatoriamente ad un'unica centrale di committenza l'acquisizione di lavori, servizi e forniture nell'ambito delle unioni dei comuni, di cui all'articolo 32  decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, ove esistenti, ovvero costituendo un apposito accordo consortile tra i comuni medesimi e avvalendosi dei competenti uffici”;
L’art. 3, comma 34, del D.Lgs. 163/06 e s.m.i. definisce la “centrale di committenza” come un'amministrazione aggiudicatrice che acquista forniture o servizi destinati ad amministrazioni aggiudicatrici o altri enti aggiudicatori; aggiudica appalti pubblici o conclude accordi quadro di lavori, forniture o servizi destinati ad amministrazioni aggiudicatrici o altri enti aggiudicatori.

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