TARSU - Comune di Galatro
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TARSU
La tassa per lo smaltimento dei rifiuti solidi urbani (TARSU), è disciplinata dal Decreto Legislativo n. 507/1993 che ha subito successive modifiche.
Si tratta di una tassa dovuta al Comune per il servizio di raccolta e smaltimento dei rifiuti solidi urbani, applicabile sulla base del costo totale del servizio di raccolta e smaltimento dei rifiuti ed impiegando come parametro la superficie dei locali di abitazione e di attività dove possono avere origine rifiuti urbani.
Oggetto della tassazione sono i rifiuti domestici e quelli cosiddetti assimilati, ovvero quelli derivanti da attività economiche, artigianali, industriali che possono essere assimilati, previo apposito provvedimento del Comune che ne definisce qualità e quantità.
Si tratta di una tassa dovuta al Comune per il servizio di raccolta e smaltimento dei rifiuti solidi urbani, applicabile sulla base del costo totale del servizio di raccolta e smaltimento dei rifiuti ed impiegando come parametro la superficie dei locali di abitazione e di attività dove possono avere origine rifiuti urbani.
Oggetto della tassazione sono i rifiuti domestici e quelli cosiddetti assimilati, ovvero quelli derivanti da attività economiche, artigianali, industriali che possono essere assimilati, previo apposito provvedimento del Comune che ne definisce qualità e quantità.
La normatica in materia di TARSU è stata modificata, inizialmente dall'articolo 49 del D. Lgs. 5 febbraio 1997, n. 22, che ha introdotto la tariffa di igiene ambientale (TIA1) e, successivamente, dall’art. 238 del D. Lgs. 3 aprile 2006, n. 152., che ha introdotto la tariffa integrata ambientale (TIA2).
L'applicazione delle disposizioni citate è stata oggetto di numerose proroghe e di diversi interventi normativi,
In merito, il Ministero dell'economia e delle finanze, con circolare dell'11 novembre 2010, ha precisato che:
a) i regolamenti già approvati dai Comuni che avevano introdotto la TARSU e, in via sperimentale, la TIA1 conservano sostanzialmente la loro validità e possono essere adattati all’evoluzione interpretativa della normativa vigente;
b) i Comuni possono introdurre la TIA2, poiché entro il 30 giugno 2010 non è stato emanato il
regolamento previsto dall’art. 238, comma 6, del D. Lgs. n. 152 del 2006;
regolamento previsto dall’art. 238, comma 6, del D. Lgs. n. 152 del 2006;
c) si applicano anche alla TIA1 le nuove disposizioni recate dall’art. 14, comma 33, del D. L. 31
maggio 2010, n. 78, convertito dalla legge 30 luglio 2010, n. 122, il quale ha previsto in ordine
alla TIA2 che le disposizioni di cui all’art. 238 del D. Lgs. n. 152 del 2006, “si interpretano nel senso che la natura della tariffa ivi prevista non è tributaria. Le controversie relative alla predetta tariffa, sorte successivamente alla data di entrata in vigore del presente decreto,
rientrano nella giurisdizione dell’autorità giudiziaria ordinaria”.
maggio 2010, n. 78, convertito dalla legge 30 luglio 2010, n. 122, il quale ha previsto in ordine
alla TIA2 che le disposizioni di cui all’art. 238 del D. Lgs. n. 152 del 2006, “si interpretano nel senso che la natura della tariffa ivi prevista non è tributaria. Le controversie relative alla predetta tariffa, sorte successivamente alla data di entrata in vigore del presente decreto,
rientrano nella giurisdizione dell’autorità giudiziaria ordinaria”.
a) Richiesta riduzione TARSU per brevi periodi.
b) Richiesta riduzione TARSU per portatori di handicap.
c) Richiesta riduzione TARSU per unico occupante.