Convenzioni e accordi per separazione e divorzio

 

1) Accordo di separazione  o di divorzio consensuale davanti all'ufficiale di stato civile

L'articolo 12 della legge 162/2014 introduce il nuovo istituto dell'accordo di separazione  o di  scioglimento  o di  cessazione  degli effetti civili  del matrimonio  davanti all'ufficiale di stato civile a partire dall' 11 dicembre 2014.
In particolare i coniugi possono chiedere  congiuntamente all'ufficiale di stato civile  di registrare  un atto in cui, con il consenso reciproco,  dichiarano  di volersi separare o  di voler sciogliere o fare cessare  gli effetti civili del loro matrimonio. Tale atto  ha la stessa efficacia della sentenza di separazione  e di divorzio dei giudici .

 

Condizioni
Possono concludere gli accordi di separazione o di divorzio i coniugi che:

  • siano residenti a  Galatro, tutti e due o almeno uno  dei due
  • oppure abbiano contratto  il matrimonio, civile o religioso con effetti civili, a  Galatro
  • oppure, se sposati all'estero, abbiano  trascritto a Galatro l'atto di matrimonio
  • non abbiano figli  minori o maggiorenni incapaci, o con un grave handicap riconosciuto ai sensi della legge 104/92 o economicamente non autosufficienti.*

Con la circolare n 6 del 24 aprile 2015 il Ministero dell’Interno ha precisato che, l’accordo di separazione e divorzio davanti all’ufficiale di stato civile può contenere “patti di trasferimento patrimoniale “ purchè non produttivi di effetti traslativi di diritti reali.
A tale proposito si rende noto che l’ufficio di Stato Civile non  è competente  a fornire assistenza e consulenza  in merito ai suddetti  patti.
In seguito all'entrata in vigore della legge 6 maggio 2015 n. 55, dal 26 maggio 2015 i termini di separazione per pervenire al divorzio saranno ridotti a mesi sei nel caso di separazione consensuale, ad un anno nel caso di separazione giudiziale.

* La circolare  n° 6 del 24 Aprile 2015 del Ministero dell'Interno ha specificato che si fa riferimento ai figli comuni dei coniugi


Modalità
I coniugi devono presentarsi insieme davanti all'ufficiale di stato civile e hanno la facoltà di farsi assistere  ciascuno da un avvocato di fiducia.
I coniugi interessati  a redigere  l'atto  di separazione o di divorzio davanti all'ufficiale di stato civile devono concordare la data per la stesura dell'atto
 

Documentazione  da presentare


Conferma dell'accordo

Per dare validità all'accordo i coniugi devono ripresentarsi nuovamente davanti all'ufficiale di stato civile (non prima di 30 giorni dalla redazione dell'atto) per  confermarlo. L'ufficiale di stato civile comunicherà ai coniugi la data per la conferma. La mancata comparizione dei coniugi  a questo appuntamento  rende invalido l'accordo. In sede di conferma non è possibile modificare l'accordo.


Costo

Il costo è di 16 euro a titolo di diritto fisso

 

Modifica degli accordi
E' possibile per i coniugi , sempre a condizione che non vi siano figli minori o figli maggiorenni portatori di handicap grave o economicamente non autosufficienti,  modificare  consensualmente le condizioni  contenute negli accordi di separazione o di divorzio. Le condizioni oggetto della modifica non dovranno essere relativi a patti di trasferimento patrimoniale con effetti reali .
Sarà necessario concordare un appuntamento.
Anche per la modifica è previsto il costo è di 16 euro a titolo di diritto fisso

 

2) Convenzione di negoziazione assistita da uno o più  avvocati per le soluzioni  consensuali di separazione personale, di cessazione degli effetti civili o di scioglimento del matrimonio (art 6 legge 162/2014)

L'articolo 6 della legge 162/2014  prevede  anche l'istituto della convenzione di negoziazione assistita davanti ad avvocati nominati dai coniugi per le soluzioni  consensuali di separazione personale, di cessazione degli effetti civili o di scioglimento del matrimonio o  di modifica delle condizioni di separazione o di divorzio.
Tali convenzioni  possono essere stipulate in presenza di figli minori  o maggiorenni incapaci, o con un grave handicap riconosciuto ai sensi della legge 104/92 o economicamente non autosufficienti.
L'accordo  può contenere  patti di natura patrimoniale ( economici e finanziari) tra i coniugi.
Per redigere queste convenzioni i coniugi devono rivolgersi ad  avvocati di loro fiducia .

 

Modalità di invio della convenzione da parte degli avvocati all'Ufficio di Stato Civile
L'invio all'Ufficio di Stato civile delle convenzioni deve essere curata dagli avvocati che hanno  prestato assistenza ai coniugi. La circolare  n° 6 del 24 Aprile 2015 del Ministero dell'Interno ha previsto la possibilità dell'invio della documentazione a cura di un solo avvocato che abbia assistito uno dei coniugi ed autenticato la sottoscrizione.
Gli avvocati, coinvolti nella negoziazione assistita, devono inviare all'ufficio dello stato civile una copia della convenzione, riprodotta tramite scanner e accompagnata da una dichiarazione che attesti che tale copia è relativa all'originale cartaceo (usare  formato pdf  firmato  digitalmente).
In caso di convenzione di divorzio gli avvocati dovranno inviare copia conforme rilasciata dalla cancelleria del tribunale della sentenza di separazione giudiziale o del decreto di omologa di separazione o l'originale dell'accordo di separazione ex articolo 6 della legge 162/2014. Questa deve essere inclusa nel file che contiene la convenzione firmata digitalmente.
Gli avvocati  devono utilizzare per l'invio dell' accordo il loro indirizzo pec e trasmetterlo all'indirizzo PEC del Comune di Galatro:  comgalatro.demografici@pec.it

 

Non saranno trascritti gli atti inviati via e-mail tradizionale, per fax, per posta, o per presentazione diretta.
L’Ufficiale di stato civile procederà alla trascrizione dell’accordo solo dopo aver ricevuto la pec da parte di tutti gli avvocati coinvolti.

 

Competenza
L’Ufficio di stato civile   del Comune di  Galatro  è competente a ricevere la convenzione se:

    • è il Comune presso il quale e’ stato celebrato il matrimonio civile o religioso con effetti civili
    • è il Comune che ha trascritto il matrimonio celebrato all’estero.

 

Forma della convenzione e tempi
La convenzione deve avere forma scritta a pena di nullita’ e deve essere accompagnata dalle certificazioni previste dalla norma.
L’avvocato  deve inviare la convenzione  seguendo le modalità  sopra evidenziate, entro 10 giorni dal ricevimento dell’autorizzazione da parte della procura o del tribunale.
In caso di ritardo l’ufficio di stato civile trascriverà comunque la convenzione, attivandosi per l’accertamento della sanzione, così come previsto dalla legge.
La convenzione verrà trascritta nel registro di stato civile entro 30 giorni dal ricevimento.
I 30 giorni  decorrono dalla data di arrivo dell’ultima pec contenente l’accordo. Agli avvocati verrà inviato, al loro indirizzo pec,  conferma della trascrizione che avverrà per sunto senza la riproduzione delle condizione pattuite .
Ai fini di una corretta trascrizione è necessario che gli avvocati indichino all’Ufficiale di stato civile le loro generalità (nome, cognome, foro di appartenenza, indirizzo dello studio legale,  e codice fiscale) come richiesto dalla formula di trascrizione dettata dal decreto del Ministero dell’Interno del 9.12.2014.
Per gli adempimenti successivi alla trascrizione l’Ufficiale di stato civile ha inoltre la necessità di ricevere le complete generalità dei coniugi (nome, cognome, luogo e data di nascita, residenza, cittadinanza e codice fiscale).

 

3) Modifiche  delle condizioni di separazione  o di divorzio

I coniugi possono modificare le condizioni di separazione o di divorzio contenute in accordi, in decreti di omologa  dei verbali di  separazione o in sentenze,  rivolgendosi,  per la negoziazione assistita, ad uno studio legale.

 

4) Compilazione da parte degli avvocati e relativo invio all'Ufficio di Stato Civile del modello destinato all'Istat per la raccolta dei dati

Gli avvocati con la medesima pec di invio della convenzione e delle relative note di trasmissione, devono far pervenire all'Ufficio di Stato Civile il modello predisposto dall' Istituto Istat completato di tutti i dati relativi alle Parti, al loro matrimonio, alla negoziazione assistita.
Tale trasmissione è per gli avvocati adempimento di un obbligo di legge (d.lgs. n. 322/1989 e D.P.R. 19 luglio 2013 citati nella  Circolare dell'Istituto Nazionale di Statistica n.17 n protocollo 875/2015 del 26 maggio 2015 ).
I dati raccolti  sono coperti dal segreto statistico.

Il  Modello di raccolta dei dati è il Mod. SC6sd  è pubblicato ai seguenti indirizzi

I modelli sono disponibili  anche sul sito del CNF,  del Ministero della Giustizia e del Ministero dell'Interno.

 

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